Per il ramo alberghiero, l’aliquota speciale è un importante strumento di promozione delle esportazioni. È fondamentale per alleggerire i costi e rafforzare la competitività in termini di prezzo del ramo alberghiero rispetto ai Paesi limitrofi. Per l’economia alberghiera il risparmio è di circa 180 milioni di franchi all’anno.
L'aliquota speciale riconosce la natura di esportazione dell'industria
L’aliquota speciale tiene conto del fatto che il nostro è un ramo d’esportazione: il 60% circa dei pernottamenti nel ramo alberghiero svizzero è infatti generato da ospiti stranieri. Tuttavia, pur essendo uno dei principali settori d’esportazione della Svizzera, quello turistico non beneficia di questa sua caratteristica rispetto ad altri settori, poiché le prestazioni erogate sono prodotte e consumate a livello nazionale. Le aziende turistiche non possono delocalizzare all’estero e devono acquistare la maggior parte delle prestazioni preliminari (prestazione lavorativa, immobili, derrate alimentari ecc.) in Svizzera.
L’aliquota IVA ridotta attualmente valida fino al 2027
In virtù della Costituzione, la LIVA può fissare un’aliquota tra quella ridotta e quella normale per l’imposizione delle prestazioni alberghiere. Questa soluzione è in vigore dal 1996, ma per un periodo di tempo limitato. L’aliquota speciale per le prestazioni alberghiere è stata prorogata dal Parlamento nell’estate del 2017 per altri 10 anni (al massimo fino al 31 dicembre 2027). Quasi tutti gli Stati dell’UE applicano un’aliquota speciale ai servizi alberghieri.
Dal 1° gennaio 2024 in Svizzera sono applicabili le seguenti aliquote d’imposta:
Aliquota normale: 8,1 %
Aliquota ridotta: 2,6 %
Aliquota speciale per il settore alberghiero: 3,8%
Opuscolo: Imposta sul valore aggiunto nell’albergheria
Opuscolo: Imposta sul valore aggiunto nell’albergheria
L’opuscolo è una sintesi delle disposizioni in materia di IVA rilevanti per il ramo riportate nell’opuscolo Info IVA concernenti i settori 08 Albergheria e ristorazione dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).